Fisco. Aliquota IVA 21%. Casi pratici.
A seguito del recente aumento dell'aliquota ordinaria IVA al 21%, disposta dall'art. 2, commi da 2-bis a 2-quater della Legge 14 settembre 2011, n. 148 (di conversione al D.L. n. 13 agosto 2011 n. 138, c.d. Manovra di Ferragosto), ed entrata in vigore il 17 settembre 2011, riportiamo di seguito alcune indicazioni operative fornire dalla direzione Fiscalità d’Impresa Confcommercio.
Corresponsione di un importo a titolo di caparra (non acconto) prima dell’entrata in vigore della nuova aliquota. Sia da un punto di vista fiscale che civilistico la caparra e l'acconto presentano differenze sostanziali. La caparra confirmatoria è disciplinata dall’art. 1385 del Codice Civile e consiste nell’assegnare ad una parte, a conclusione del contratto, una somma di denaro, che in caso di adempimento deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta e non è soggetta ad IVA; l’acconto, invece, è una parte del corrispettivo pattuito per la vendita o la prestazione, e quindi, assume rilevanza ai fini IVA. Ne deriva che, fiscalmente, la caparra non può considerarsi come parziale pagamento anticipato del prezzo perché ha funzione risarcitoria del danno in caso di ingiustificato inadempimento e, le somme versate a tale titolo, non vanno fatturate né assoggettate ad IVA. Solo a prestazione effettuata la caparra verrà fatturata, concorrendo alla formazione del prezzo complessivo da indicare sulla fattura e, quindi, della base imponibile dell'operazione. Conseguentemente, l'operazione effettuata dopo l'entrata in vigore della nuova aliquota, la cui caparra è stata corrisposta prima del 17 settembre 2011, sconterà l'aliquota del 21%. L’acconto, al contrario, come già premesso, non è altro che un parziale pagamento e - secondo quanto è previsto nel c. 4 dell’art. 6 del D.P.R. 633/1972 - deve essere fatturato nel momento stesso in cui viene riscosso e assoggettato ad IVA. Detto questo, gli operatori economici potranno decidere di non gravare sul cliente l'aumento dell'IVA e, a tal fine, attuare apposite campagne promozionali. Nel far ciò si dovrà tener presente, alla luce delle suddette considerazioni, che la caparra non va assoggettata ad IVA se non nel caso in cui, a prestazione effettuata, la stessa non venga fatturata e imputata a parte del corrispettivo. Non sarà possibile, invece, al fine di evitare l'aumento di aliquota IVA, trasformare le caparre confirmatorie antecedenti al 17 settembre 2011 in acconti.
Nota di credito e reso merce. In relazione all'aliquota IVA applicabile nell'ipotesi di emissione di una nota di credito, in conseguenza di un reso merce, il riferimento normativo è dato dall'art. 26, c. 2 del D.P.R. n. 633/1972 secondo il quale le eventuali note di variazione in aumento o in diminuzione seguono l'aliquota vigente alla data dell'operazione cui si riferisce la variazione. In applicazione della suddetta disposizione, le note di variazione emesse in relazione ad operazioni effettuate prima del 17 settembre 2011, saranno assoggettate ad aliquota IVA del 20%, quelle successive a tale data al 21%. Quindi, i resi merce effettuati dopo il 17 settembre 2011 in relazione ad operazioni precedenti alla data di entrata in vigore della nuova aliquota, saranno assoggettati ad aliquota del 20%. Per le prestazioni di servizi e le somministrazioni, dato che il momento di effettuazione dell'operazione è individuato dal pagamento del corrispettivo, le variazioni in aumento dell'imponibile saranno soggette all'imposta con aliquota del 21% se il pagamento è avvenuto dopo il 17 settembre 2011.