402 del 15.11.2016

Produzione e commercializzazione di caldaie conformi al Regolamento Ecodesign. Nota congiunta ANGAISA / ASSOTERMICA
Come noto, a distanza di oltre un anno dall’effettiva entrata in vigore del “Regolamento Ecodesign” (Regolamento UE N. 813/2013) non è più possibile “immettere sul mercato” caldaie a gas e/o gasolio di potenza fino a 400kW, i cui valori di efficienza media stagionale (parametro Etas) siano inferiori all’86%. Le caldaie convenzionali a camera stagna non raggiungono i limiti fissati dal Regolamento, pertanto non possono essere più immesse sul mercato, in quanto in violazione della normativa comunitaria. A tale proposito, ANGAISA e ASSOTERMICA hanno ritenuto opportuno diffondere questa nota congiunta, nella quale vengono richiamati gli aspetti principali afferenti tali obblighi, al fine di promuovere la trasparenza del Mercato e l’adozione generalizzata di comportamenti uniformi e conformi alla legge da parte di tutti gli operatori professionali coinvolti.
Riportiamo qui di seguito il contenuto della nota:
A più di un anno dall’effettiva entrata in vigore del Regolamento UE N. 813/2013 del 2 agosto 2013 (di seguito “Regolamento”) relativo alla progettazione ecocompatibile degli apparecchi del riscaldamento, si ritiene importante ribadire un aspetto di grande rilievo che ha delle implicazioni nelle relazioni commerciali all’interno della nostra filiera.
Il Regolamento stabilisce che – a decorrere dal 26 settembre 2015 – non sia più possibile immettere sul mercato caldaie a gas e/o a gasolio di potenza fino a 400kW, i cui valori di efficienza media stagionale (parametro Etas) siano inferiori a 86%. L’efficienza media stagionale non va confusa con i valori di rendimento a carico totale o parziale né tantomeno con la classificazione a stelle di rendimento, strumenti fino a poco tempo fa utilizzati per definire le performance energetiche delle caldaie. Il nuovo parametro, a differenza dei suoi predecessori, è riferito al potere calorifico superiore e tiene conto anche dei consumi totali (elettrici e gas) di una caldaia nell’arco di una stagione tipo, consentendo così una più corretta caratterizzazione energetica del prodotto rispetto a quanto fatto in passato.
Come noto, le caldaie convenzionali a camera stagna non raggiungono i limiti minimi fissati dal Regolamento, pertanto, dal settembre 2015, tali caldaie non possono più essere immesse sul mercato in quanto in violazione della normativa comunitaria
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S
i ricorda che un prodotto è immesso sul mercato quando è “reso disponibile” per la prima volta sul mercato europeo; con “reso disponibile” si intende che lo stesso prodotto è fornito per la distribuzione, il consumo o l’utilizzo nel mercato europeo nell’ambito di un’attività commerciale contro compenso o gratuitamente. In sostanza, le caldaie convenzionali a camera stagna che sono state immesse sul mercato prima del 26 settembre 2015 potranno continuare ad essere installate senza limiti di tempo. Salvo questi casi ormai sempre più rari, successivamente a tale data le caldaie convenzionali a camera stagna (nonché quelle a camera aperta a tiraggio forzato) non possono più essere prodotte per essere commercializzate nel mercato dell’Unione europea. E’ bene ricordare che il decreto legislativo del 16 febbraio 2011, N. 15 di attuazione della direttiva quadro sulla progettazione ecocompatibile e il decreto legislativo del 28 giugno 2012, N. 104, di attuazione della direttiva quadro sull’etichettatura energetica, prevedono sanzioni, fino a 150.000 €, per i diversi attori della filiera che violano le disposizioni del Regolamento citato. L’unica deroga consentita ai valori di efficienza media stagionale riguarda le caldaie di tipo B1 a camera aperta, che possono continuare ad essere immesse sul mercato. In tal caso il fabbricante è tenuto ad indicare all’installatore che le predette caldaie possono essere installate esclusivamente se allacciate a canne collettive ramificate, presenti in edifici esistenti; sarà pertanto responsabilità dell’installatore ottemperare alle indicazioni ricevute. Purtroppo sono già state riscontrate sul mercato, in particolare attraverso le vendite via internet, attività commerciali che promuovono la vendita di caldaie a camera stagna, in violazione del Regolamento UE. Tali vendite possono avere spiacevoli conseguenze per il venditore che per l’acquirente. Assotermica, che rappresenta i fabbricanti di apparecchi e componenti per impianti termici, da tempo sta informando sul contenuto delle nuove disposizioni normative e si sta ora attivando per prevenire le violazioni delle stesse ove possibile, o segnalarle alle autorità competenti, ove la prevenzione non abbia raggiunto il proprio scopo. A sua volta ANGAISA, in qualità di Associazione nazionale di categoria dei distributori idrotermosanitari, appoggia incondizionatamente ogni azione volta a promuovere all’interno della filiera comportamenti uniformi e conformi alla legge, da parte di tutti gli operatori professionali coinvolti, al fine di garantire la trasparenza del Mercato, tutelando l’interesse dell’intera collettività e, come previsto dal Codice Etico ANGAISA, dell’ambiente, “nell’ambito di un progresso economico ecologicamente sostenibile”.”

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