4 maggio, le indicazioni del Ministero per la Fase 2

03/05/2020Consulenza e Normative

Il 2 maggio il Ministero dell’Interno ha diffuso i contenuti di una nuova circolare, indirizzata alle Prefetture, nella quale vengono sintetizzate e in parte chiarite le disposizioni contenute nel DPCM 26 aprile 2020, che saranno operative dal 4 maggio. Nella circolare vengono presi in considerazione, fra l’altro, i seguenti punti:

1) gli spostamenti sul territorio sono ammessi anche da regione a regione, purché legati a comprovate esigenze lavorative, situazioni di assoluta urgenza o motivi di salute;

2) la giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata;

3) le attività di commercio al dettaglio, almeno fino al 17 maggio, sono limitate alla vendita dei “generi di prima necessità” di cui all’allegato 1 del DPCM 26 aprile 2020;

4) tutte le attività economiche che possono esercitare o continuare ad esercitare l’attività (allegato 3 del DPCM 26 aprile 2020) sono tenute a rispettare scrupolosamente il Protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro (allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020), ovvero quelli relativi alle attività nei cantieri e di trasporto;

5) viene sostanzialmente eliminata (fatte salve alcune eccezioni che riguardano le attività ancora “sospese”) la necessità di trasmettere comunicazioni preventive alla Prefettura;

6) il Ministero dell’Interno invita le Prefetture a istituire specifici servizi di controllo sul rispetto dei protocolli di sicurezza, attraverso “nuclei a composizione mista”, costituiti da personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell’Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché delle Aziende Sanitarie locali;

7) per talune ipotesi di violazione delle misure di sicurezza previste, si evidenzia la possibilità “per l’organo procedente, già all’atto dell’accertamento, di disporre la chiusura provvisoria dell’attività per una durata non superiore a 5 giorni”;

8) si ribadisce “l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza”.

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