384.7 – Previdenza. Visite mediche. Controllo dei lavoratori da parte dell’INPS. Decreto 11.01.2016

Il Ministero del Lavoro, con il Decreto 11 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio scorso, ha modificato la disciplina dell’obbligo di reperibilità del lavoratore in malattia. Si forniscono di seguito i principali contenuti del Decreto, in vigore dal 22 gennaio 2016. Il provvedimento dispone la non applicabilità dell’obbligo del rispetto delle fasce orarie di reperibilità, previste ai fini dell’effettuazione del controllo da parte dell’INPS, per i lavoratori affetti da patologie gravi che richiedano terapie salvavita e per coloro che abbiano stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Tale esclusione, tuttavia, non opera automaticamente, dovendo, al contrario, essere dimostrata mediante la seguente documentazione:

  • patologie gravi che richiedano terapie salvavita: devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti, sia la natura della patologia, sia la specifica terapia salvavita da effettuare;
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta: l’invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa superiore al 67 per cento.

Visite mediche di controllo_Decreto del 11.01.2016