389.4 – Fisco. Spesometro. Commercianti al dettaglio ed equiparati e tour operator. Esclusione dalla comunicazione.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 6 aprile 2016 recante: “Modifiche ai provvedimenti del 2 agosto 2013 e del 31 marzo 2015 in materia di definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.
Con il provvedimento in esame è stato disposto l’esonero dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (cosiddetto “spesometro”) da parte dei commercianti al dettaglio e dei “tour operator” in presenza di importi limitati.
L’esonero, anticipato dal comunicato stampa del 1° aprile 2016, si colloca in un’ottica di progressiva semplificazione degli adempimenti di natura tributaria.
A differenza di quanto disposto per l’anno 2014, il provvedimento in esame distingue gli importi delle operazioni IVA esonerate dallo “spesometro” in base alla natura del soggetto interessato.
L’esonero riguarda fra l’altro i commercianti al minuto ed i soggetti a questi assimilati (ex art. 22, D.P.R. n. 633/1972), che sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni IVA attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA, effettuate nel 2015.
La distinzione è inquadrabile alla luce del regime speciale IVA di cui al citato art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972. Si ricorda che il comma 7 del citato art. 74 ter non prevede l’esposizione separata dell’IVA in fattura e che le scadenze di presentazione del c.d. “spesometro” per l’anno 2015 sono l’11 aprile 2016 per i soggetti IVA mensile e il 20 aprile 2016 per i soggetti IVA trimestrale.