390.1 – Credito. Decreto banche. DL 14 febbraio 2016, n. 18 convertito in legge 8 aprile 2016, n. 49

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 87, del 14 aprile 2016, è stata pubblicata la legge di conversione del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 che introduce nuove disposizioni in materia bancaria e fiscale, fra le quali segnaliamo:
Garanzia cartolarizzazione sofferenze (GACS)
Con le modifiche introdotte all’art. 3, il Ministro dell’economia e delle finanze, per diciotto mesi, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività emesse nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione a fronte della cessione da parte di banche ed intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, aventi sede legale in Italia di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze. Tra gli intermediari finanziari sopra citati sono compresi i confidi sottoposti a vigilanza da parte di Banca d’Italia.
Misure in materia di anatocismo bancario
Con l’inserimento dell’art. 17-bis viene modificato il comma 2 dell’art. 120 del testo unico in materia di decorrenza delle valute e calcolo degli interessi.
Al riguardo, le nuove disposizioni prevedono che il Comitato interministeriale per il credito e risparmio (CICR) stabilisca modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

  1. nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
  2. gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.

Disciplina sugli assegni bancari
Con l’inserimento dell’art. 17-ter, viene adeguata alle attuali prassi operative la norma in materia di azione di regresso sugli assegni contenuta nell’articolo 45 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni in materia di assegni bancari). In base alla modifica introdotta, il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati se l’assegno bancario, presentato in tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia constatato:

  • con atto autentico (protesto), oppure:
  • con dichiarazione del trattario scritta sull’assegno bancario con l’indicazione del luogo e del giorno della presentazione, oppure:
  • con dichiarazione della Banca d’Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti.

Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell’ambito di vendite giudiziarie
Per agevolare il recupero di crediti, l’art. 16 del D.L. n. 18 del 2016, ha previsto che la vendita di immobili in esito a procedure giudiziarie di espropriazione immobiliare sia assoggettata alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro a condizione che l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni. In sede di conversione in legge, viene disposto che le imposte in misura fissa vengono sempre applicate nei confronti di acquirenti titolari di reddito d’impresa. In caso contrario l’imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna si applicherà a condizione che in capo all’acquirente ricorrano le condizioni previste per fruire dell’aliquota agevolata per l’acquisto della c.d. prima casa (nota II-bis, articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).