396.10 – Previdenza. Depenalizzazione. Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali

Il D. Lgs. n. 8/2016 ha modificato le sanzioni amministrative per alcune fattispecie di illeciti posti in essere in materia di lavoro e legislazione sociale, in vigore dal 6 febbraio 2016, ed introdotte dalle norme di depenalizzazione di cui al Decreto Legislativo n. 8/2016.
Al riguardo, l’INPS, con circolare n. 121 del 5 luglio scorso, riepiloga il nuovo quadro normativo, il quale prevede due diverse fattispecie sanzionatorie legate al valore dell’omissione compiuta dal datore di lavoro:

  • la sanzione penale della reclusione fino a tre anni congiunta alla multa fino a euro 1.032 per gli omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui;
  • la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 per gli importi omessi inferiori a tale soglia.

    Depenalizzazione. INPS_Circ. del 05.07.2016