402.2 – Fisco. Dichiarazione integrativa a favore. Decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016.

Dichiarazione integrativa a favore (art. 5)
Dichiarazione dei redditi/mod.770/IRAP
Salva l’applicazione delle sanzioni e del ravvedimento operoso, le dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP, dei sostituti di imposta, dell’IVA potranno essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che hanno determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore reddito o di un maggiore o di un minore debito d’imposta o di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
La suddetta dichiarazione deve essere presentata non oltre i termini previsti per l’accertamento (art. 43, D.P.R. n. 600/1973); in particolare:

  • gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
  • nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

L’eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito, risultante dalle dichiarazioni, può essere utilizzato in compensazione.
Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito in esame può essere utilizzato in compensazione, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa, nonché l’ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.
Dichiarazione IVA
Le dichiarazioni dell’IVA possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile mediante successiva dichiarazione da presentare, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
La suddetta dichiarazione deve essere presentata non oltre i termini previsti per l’accertamento (art. 57, DPR n. 633/1972); in particolare:

  • gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
  • nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento dell’imposta può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

L’eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle suddette dichiarazioni può essere portato in detrazione in sede di:
– liquidazione periodica
o
– dichiarazione annuale
oppure può essere
– utilizzato in compensazione
o
– chiesto a rimborso, sempreché ricorrano, per l’anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti previsti dalla legge (art. 30, D.P.R. n. 633/1972)
a condizione che le dichiarazioni integrative siano presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo.