402.4 – Imprese e società. Operazioni societarie. Vendere le quote è «equivalente» a cedere l’azienda.

Secondo la Ctr Toscana, la cessione del 100% delle quote di una società «è equivalente» a una cessione d’azienda.
In base all’articolo 20 del Dpr 131/1986, l’operazione deve scontare l’imposta di registro proporzionale (sentenza 1252/13/2016, depositata lo scorso 7 luglio).
L’articolo 20 prevede l’applicazione del tributo “secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”. Si tratta di una delle norme più discusse, sia per i suoi limiti applicativi, sia per il rapporto con la nuova disciplina dell’abuso del diritto. Tuttavia, il caso esaminato dai giudici toscani non riguarda operazioni plurime quali il conferimento di azienda in una newco (new company) e la successiva cessione di quote o la vendita frazionata dell’azienda “spezzettata” in più componenti. Molto più semplicemente è una cessione a terzi del 100% delle quote di una Snc, operazione soggetta a tassa fissa in base all’articolo 11 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr 131.
L’Agenzia ha però riqualificato l’operazione come “cessione indiretta di azienda”, ritenendo equiparabile il risultato pratico conseguito dalle parti. Ed è proprio questo il ragionamento – fatto proprio dal giudice – che lascia più perplessi, pur se talvolta accolto dalla Cassazione (ordinanze 11666/2009 e 24594/2015) e dai giudici di merito (recentemente: Ctr Liguria 946/01/16). Giuridicamente, è chiaro che acquisire la proprietà di quote (anche la totalità) non equivale a divenire direttamente proprietari dell’azienda da esse rappresentata (Studio Notariato 107-2011/T e Cassazione, sentenze 17948/2012, 16030/2010, 16031/2007 e 26690/2006). Prova ne sia il fatto che la stessa amministrazione finanziaria ha chiarito più volte che la cessione delle quote non configura un trasferimento di azienda (risoluzioni 251368/1983 e 310356/1989), anche quando un socio cede all’altro che concentra in sé l’intero patrimonio sociale (circolare 47/E/2006), per il semplice motivo che «la titolarità dei beni aziendali permane in capo alla società, anche dopo la cessione della quota».
Per queste ragioni il principio affermato dalla Ctr Toscana pare criticabile (in senso contrario: Ctr Lombardia 3466/49/2014 e 94/22/2012, e Ctp Ravenna 18/04/2013).
Per argomentare le proprie conclusioni, i giudici toscani ricorrono alla «finalità elusiva» insita nell’operazione in esame. Ma dovrebbe essere assodato che si rientra nel campo della libera scelta imprenditoriale, come affermano la relazione di accompagnamento al Dlgs 358/97 e la circolare 36/E/2004. Scelta su cui, peraltro, il legislatore ha inciso scientemente (consentendo a più riprese, ad esempio, al venditore l’affrancamento di valore delle quote).
Fonte: Il Sole 24 Ore