401.7 – ANGAISA Risponde. IVA ridotta. Responsabilità del commerciante

In considerazione dell’interesse che può rivestire per la generalità dei Soci, riportiamo di seguito il parere di Massimiliano Martino, dottore commercialista e revisore contabile, in merito alla responsabilità del commerciante in caso di scorretta applicazione dell’aliquota IVA agevolata.
Quesito:
Si chiede se, anche a fronte di una puntuale dichiarazione rilasciata dal cessionario o committente, che possa indurre all’applicazione di un’aliquota Iva ridotta, il cedente non sia esonerato da responsabilità.
Risposta:
La responsabilità relativa alla corretta applicazione dell’aliquota IVA, come regola generale, ricade in capo a colui che cede il bene o presta il servizio, il quale dovrà sincerarsi della  sussistenza di tutti i requisiti richiesti per fruire dell’agevolazione. Le dichiarazioni rilasciate dagli acquirenti al fine di ottenere l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata hanno la funzione di fornire al cedente i dati per comprendere se, nella singola fattispecie, sussistono i requisiti o i presupposti agevolativi, senza sollevarlo da responsabilità e dalle conseguenti sanzioni. La Corte di Cassazione – con le sentenze 2 marzo 2012, n. 3291 e 29 febbraio 2012, n. 3167 – ha chiaramente confermato che il soggetto che emette la fattura è l’unico responsabile dell’Iva dovuta, nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Eventuali dichiarazioni rilasciate dal cessionario o dal committente che indichino l’applicazione di particolari aliquote agevolate non liberano il cedente delle sue responsabilità nei confronti dell’erario.
I giudici di legittimità sostengono che l’esecuzione di operazioni imponibili ai fini dell’Iva comporta ex lege l’instaurazione di due distinti rapporti giuridici, autonomi l’uno dall’altro:

  • il primo tributario, di natura pubblicistica, tra il fisco e il cedente o prestatore, per il versamento dell’imposta;
  • il secondo di natura civilistica, tra il cedente o prestatore e il cessionario o committente.

Chiarito che sul versante tributario il cedente o prestatore è l’unico responsabile dell’IVA dovuta nei confronti dell’Erario, sul versante civilistico si potrà valutare se esistano elementi probatori sufficienti a rivalersi sul cliente che ha rilasciato una dichiarazione che ha indotto ad applicare l’aliquota IVA agevolata anziché quella ordinaria. In merito alle sanzioni irrogabili al cedente, le violazioni sulla fatturazione sono disciplinate dall’art. 6 del D. Lgs. 471/1997. L’irregolare fatturazione delle operazioni è punita con una sanzione amministrativa dal 90% al 180% dell’imposta indicata in misura inferiore a quella dovuta, con un minimo di € 500,00 per ciascuna operazione. Tuttavia, nel caso di violazione di più obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di una medesima operazione, la sanzione è applicata una sola volta. Prima della notifica dell’avviso di accertamento, il contribuente può fruire del ravvedimento operoso. Infine, l’applicazione della sanzione potrebbe essere sospesa qualora l’errore sia stato determinato da obiettive condizioni di incertezza delle norme e il cedente o prestatore abbia agito in buona fede.

Cogliamo l’occasione per ricordare che il dott. Martino è a disposizione delle aziende associate ogni secondo martedì del mese, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, per colloqui di orientamento e indirizzo sulle principali problematiche fiscali.