395.4 – Ambiente. RAEE. Ritiro gratuito di raee di piccolissime dimensioni

Nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2016, n.157, è stato pubblicato il D.M. 31 maggio 2016, n. 121, “Regolamento recante modalità semplificate per il ritiro gratuito da parte dei Distributori di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonché requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi dell’art. 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2016, n. 49” (vedi ANGAISA Informa n. 394).
L’obbligo per i Distributori, del ritiro gratuito “uno contro zero” dei RAEE di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm), scatta dal prossimo 22 luglio.
Nello specifico ed in sintesi, le “semplificazioni” prevedono che:

  • i RAEE di piccolissime dimensioni dovranno essere raccolti in appositi contenitori, posti all’interno del punto vendita o in prossimità immediata dello stesso;
  • il distributore dovrà compilare un c.d. Modulo di annotazione, (diverso rispetto allo Schedario del ritiro dei RAEE uno contro uno) tutte le volte in cui i contenitori per la raccolta dei RAEE uno contro zero verranno svuotati in quelli destinati al Deposito preliminare alla raccolta (il luogo di raggruppamento nel “retrobottega”);
  • i flussi di RAEE raccolti con il criterio dell’uno contro uno saranno tenuti distinti da quelli dei RAEE ritirati uno contro zero (anche se in entrambi vi si possa trovare lo stesso cellulare o la stessa lampadina);
  • nell’ambito dei flussi di RAEE uno contro zero i rifiuti pericolosi dovranno essere tenuti separati dai non pericolosi;
  • per il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni sarà adottato un documento nuovo e diverso rispetto a quello già previsto per il trasporto dei RAEE uno contro uno;
  • a norma dell’art. 7, comma 3 del Decreto in questione, il trasporto dei RAEE (da parte dei distributori o dei soggetti che agiscono in loro nome) è “subordinato alla preventiva iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, nella categoria 3bis”: disposizione cui non corrisponde una coerente indicazione nel Documento di trasporto di cui all’All. B del medesimo Decreto, laddove si dice che gli estremi dell’iscrizione debbano essere indicati “se si tratta di soggetto iscritto”.

Sull’effettiva portata semplificativa di tali norme, gli “addetti ai lavori” avanzano però dei dubbi: ad una prima disamina, esse paiono, infatti, complicare gli adempimenti richiesti, sia con riguardo alla compilazione della modulistica (diversa rispetto a quella del ritiro “uno contro uno”), sia con riguardo alla materiale attività di ritiro e raccolta di tale tipologia di RAEE. In ogni caso, per valutazioni complessive, occorrerà attendere la “risposta applicativa” degli operatori del settore. Infine, ricordando che l’obbligo del ritiro uno contro zero è disposto solo per i Distributori con superfici di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq (mentre è una mera facoltà per le superfici di vendita inferiori), si evidenzia altresì che la violazione di tale obbligo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 150 ai 400 euro per ciascuna apparecchiatura non ritirata.