395.6 – Previdenza. Piccola mobilità. Applicazione sgravi. Istruzioni operative INPS

I datori di lavoro che hanno effettuato le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese con meno di 15 dipendenti, entro il 31.12.2012, mantengono il diritto ad usufruire dello sgravio contributivo, nella misura del 10%, per tutta la durata prevista (12 mesi per contratti a tempo determinato e 18 mesi per contratti a tempo indeterminato). L’agevolazione è concessa entro il limite di spesa di 35,55 milioni di euro. In tal modo sono state riconosciute le agevolazioni contributive per proroghe e stabilizzazioni effettuate nel 2013 e nel 2014 per le assunzioni agevolate instaurate nel 2012. L’INPS, in applicazione di tale legge, ha sciolto, pertanto, le riserve a suo tempo espresse sull’applicazione degli incentivi della cosiddetta piccola mobilità. L’Istituto, quindi, ha fornito le relative istruzioni operative, di seguito evidenziate.
Destinatari
Sono ammessi al beneficio i datori di lavoro che, entro il 31.12.2012, hanno assunto lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. La norma si applica anche alle proroghe ed alle trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti rapporti agevolati, purché intervenute entro il 31.12.2012. Sono finanziati i rapporti agevolati instaurati entro il 31.12.2012, fino alla loro naturale scadenza, senza possibilità di finanziare eventuali proroghe o trasformazioni, intervenute dopo il 31.12.2012.
Indicazioni operative
I datori di lavoro già ammessi al beneficio per assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31.12.2012 e nei cui confronti sono state emesse note di rettifica a tale titolo, non devono effettuare alcun adempimento. Le procedure INPS riconosceranno l’agevolazione. I datori di lavoro già ammessi che, pur avendo esposto il tipo contribuzione agevolato, non hanno applicato la contribuzione ridotta, dovranno inviare un flusso regolarizzativo per il recupero dell’agevolazione stessa. I datori di lavoro già ammessi che, pur avendo proceduto ad assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31.12.2012 e che nel rispetto delle istruzioni INPS, non hanno esposto il codice tipo contribuzione agevolato dovranno effettuare la variazione delle denunce UniEmens relative al periodo di spettanza del beneficio per generare modelli di regolarizzazione a credito azienda (UniEmens-vig) o azzerare eventuali note di rettifica emesse per errata contribuzione. Tali variazioni dovranno essere trasmesse entro il 30 settembre 2016.
I datori di lavoro che pur avendo assunto, prorogato o trasformato entro il 31.12.2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, non hanno inoltrato l’istanza per il beneficio, dovranno trasmettere la richiesta – completa della documentazione necessaria – all’ INPS con la funzionalità “Invio istanze on line” del Cassetto previdenziale aziende entro il 31 luglio 2016. La fruizione dell’agevolazione è subordinata alla regolarità contributiva aziendale.
Apprendisti
A causa della mancata proroga della cosiddetta “piccola mobilità”, era stata sospesa anche l’elaborazione delle denunce contributive riguardanti rapporti instaurati con apprendisti precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo ed iscritti nelle liste di mobilità. A seguito della citata disposizione della Legge di Stabilità 2015 sarà quindi possibile usufruire del regime contributivo anche per questa tipologia di lavoratori.
Qualora l’agevolazione risultasse non spettante, il datore di lavoro dovrà effettuare, entro il termine assegnato dall’INPS, le variazioni della denuncia individuale indicando la nuova qualifica e il tipo contribuzione, per consentire alle procedure di calcolare l’aliquota contributiva effettivamente dovuta; lo stesso comportamento dovrà essere tenuto anche nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro instaurato, pur non risultando agevolabile ai sensi dell’abrogata previsione dell’art. 7, co. 4, D.lgs.167/2011, possieda comunque i requisiti per applicare il regime speciale del contratto di apprendistato. L’eventuale mancato adempimento da parte del datore di lavoro, comporterà un accesso ispettivo, per qualificare il rapporto di lavoro in essere e per definire la contribuzione effettivamente dovuta.