397.3 – Fisco. Detrazione IRPEF. Interventi di recupero edilizio. Spese sostenute dal convivente more uxorio.

Con la Risoluzione n. 64/E del 28 luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il convivente more uxorio che sostenga le spese di recupero del patrimonio edilizio può fruire della detrazione d’imposta alla stregua dei familiari conviventi.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Sulla fattispecie prospettata, l’Agenzia delle Entrate ha svolto un ragionamento articolato che prende le mosse dall’analisi della normativa inserita nell’art. 16-bis del TUIR.
In particolare, è stato evidenziato come la detrazione d’imposta spetta per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi in questione. Il diritto alla detrazione spetta (se hanno sostenuto le spese in questione e queste sono rimaste a loro carico) al proprietario o al nudo proprietario dell’immobile, al titolare di un diritto reale sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione), nonché all’inquilino e al comodatario in quanto detentori dell’immobile. In realtà anche al familiare del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché sia convivente e sostenga le spese, intendendosi per familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Quindi, in teoria, il convivente che non sia familiare del titolare dell’immobile e che sostenga le spese per gli interventi in questione potrebbe beneficiare della detrazione soltanto se risultasse detentore dell’immobile in base ad un contratto di comodato. A ben vedere la nuova legge che regolamenta le “Unioni Civili” – la L. n. 76 del 2016 – ha modificato il quadro normativo equiparando al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili. Se è vero che analoga equiparazione non è effettuata per le convivenze di fatto, l’Agenzia delle Entrate rileva come la citata L. n. 76 del 2016, ha, in ogni caso, attribuito una specifica rilevanza giuridica a tale formazione sociale e, in questo contesto, ha evidenziato l’esistenza di un legame concreto tra il convivente e l’immobile destinato a dimora comune, riconoscendo, ad esempio, al convivente superstite il diritto di abitazione, per un periodo determinato, nonché la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto. Ne consegue, pertanto, che anche il convivente more uxorio che sostenga le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dal TUIR, può fruire della detrazione alla stregua dei familiari conviventi.

Convivente_Detrazioni_Ris.Ag.En.n.64E del 28.07.2016