397.8 – Lavoro. Cessione del ramo d’azienda. Passaggio dei lavoratori dal cedente al cessionario.

Affinché si possa produrre l’effetto tipico previsto dall’articolo 2112 del codice civile, relativo al passaggio dei lavoratori dal cedente al cessionario senza il loro consenso, deve essere provata necessariamente l’autonomia funzionale del complesso aziendale trasferito a seguito della cessione di un ramo di azienda.
Il ramo, sostanzialmente, deve essere in grado di svolgere il medesimo servizio eseguito prima della cessione, senza continuare a dipendere dal cedente e senza la necessità di integrazioni rilevanti da parte del cessionario.
Questo è quanto emerso con la sentenza n. 17366/2016 del 26.08.2016, con la quale la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso promosso da una società telefonica contro la sentenza di merito che ha annullato il contratto di cessione di una propria divisione aziendale, mediante il quale ha ceduto a un’impresa esterna il ramo addetto alla fornitura dei servizi di back office, gestione dei rapporti con i clienti e gestione credito.
A seguito della cessione del ramo d’azienda, il personale addetto alle divisioni è stato trasferito al cessionario, insieme ai sistemi operativi e ai beni mobili utilizzati per l’attività lavorativa, ma non alle infrastrutture tecnologiche necessarie allo svolgimento del servizio.
Contestualmente alla cessione, le parti hanno stipulato un contratto di appalto di servizi, mediante il quale l’impresa cessionaria si è impegnata a erogare alla cedente gli stessi servizi svolti dal ramo ceduto.
Una volta accertata l’invalidità del contratto di cessione, la Corte d’appello di Roma ha condannato la cedente a ripristinare il rapporto di lavoro con il personale “ceduto”, ritenendo che la mancata cessione dei programmi necessari all’erogazione del servizio abbia privato il ramo d’azienda di quelle capacità di agire in autonomia indispensabile ai fini della configurazione del ramo.
Fonte: “Il Sole 24 Ore”.