397.7 – Lavoro. Licenziamenti. Giustificato il licenziamento per più mancanze «minori»

Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza 16217 del 3 agosto scorso, chiamata a valutare la legittimità del licenziamento disciplinare irrogato da una società a un proprio dipendente, assunto con mansioni di vigilante, che non aveva adempiuto ai propri doveri e si era assentato mentre l’azienda subiva un furto nell’orario notturno. Il datore di lavoro aveva contestato al dipendente, con un unico provvedimento disciplinare, una pluralità di condotte poste in essere nel turno di lavoro durante il quale era stato commesso il furto, e consistenti nel non avere provveduto all’attività di vigilanza da svolgere a intervalli regolari e mediante punzonatura nelle varie postazioni; nel non avere effettuato attività di controllo; nell’avere manomesso il sistema di controllo della postazione cui era addetto, tanto che la striscia attestante le ispezioni era alterata. Il dipendente si era difeso, invocando l’illegittimità del licenziamento per essere la sanzione sproporzionata, considerato che il CCNL applicato prevedeva invece, in caso di negligenza grave e assenza ingiustificata, la diversa sanzione conservativa della sospensione dal servizio e dalla retribuzione. Sia il giudice di primo grado che la Corte di Appello avevano però respinto le argomentazioni del lavoratore, affermando come l’istruttoria di rito, e in particolare i filmati della telecamera di sicurezza, che avevano ripreso il ladro mentre si introduceva in azienda, e i colleghi del vigilante, che avevano confermato l’avvenuta alterazione del sistema di punzonatura per evitare di doversi recare presso le varie postazioni, avesse ampiamente dimostrato l’effettività delle mancanze contestate, e la loro attitudine a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro.
Il vigilante aveva allora investito la Cassazione della controversia, sostenendo come, a seguito dell’entrata in vigore della legge Fornero, la previsione nel contratto collettivo di una sanzione conservativa applicabile alla fattispecie contestata impedisse di fatto alla azienda di procedere al licenziamento, in quanto atto sproporzionato. Anche la Cassazione, però, ha dato torto al vigilante “negligente”, rimarcando come oggetto di contestazione fosse stata una pluralità di fatti, ciascuno dei quali dotato di peculiare rilievo disciplinare (seppure sanzionabile in base al contratto collettivo soltanto con sanzione conservativa), e tutti insieme unitariamente valutati dai giudici come idonei a legittimare il licenziamento. In particolare, la Cassazione ha ribadito che il giudizio di proporzionalità della sanzione resta un principio di carattere generale e ribadisce che il principio che la giusta causa di licenziamento è una nozione che la legge, proprio allo scopo di consentire un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, configura come “clausola generale” che richiede di essere specificata in sede interpretativa, «mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama».
Fonte: “Il Sole 24 Ore”.