397.6 – Fisco. Rimborsi IVA. Revisione del sistema fiscale. Circ. Ag. Entrate n. 33 del 22.07.2016

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 33 del 22 luglio, recante: “Esecuzione dei rimborsi IVA, di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla luce delle novità introdotte dai decreti legislativi n. 156 e 158 del 24 settembre 2015 e ulteriori chiarimenti in merito ai requisiti per l’esonero dalla presentazione della garanzia”.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare in esame, ha fornito importanti chiarimenti in merito agli effetti, in materia di rimborsi IVA, delle novità introdotte dalla riforma del sistema fiscale (legge delega di riforma fiscale n. 23/2014, D.Lgs. n.156/2015, D.Lgs. n.158/2015) e in materia di esecuzione dei rimborsi (D.P.R. n. 633/1972, art. 38-bis).
Si illustra qui di seguito uno dei principali aspetti contenuti nella circolare in esame.
Richiesta di rimborso IVA presentate dalle società non operative e/o in perdita sistematica
L’interpello ordinario è stato sostituito con cinque diverse categorie di interpello: ordinario “puro”; qualificatorio; probatorio; antiabuso; disapplicativo. Il contribuente può interpellare l’Amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante la sussistenza delle condizioni e la valutazione dell’idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti. A seguito della presentazione della predetta istanza, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a rispondere nel termine di centoventi giorni e, in caso di omessa risposta entro il predetto termine, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal medesimo contribuente.
Nella nuova categoria dell’interpello probatorio rientrano anche le istanze presentate dalle società che hanno i requisiti per essere considerate non operative o dalle società in perdita sistematica. Ai fini della richiesta di rimborso IVA, tali società non possono richiedere il rimborso o la compensazione dell’eccedenza del credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA e tale eccedenza, se richiesta a rimborso, non può essere oggetto di cessione. In presenza di “oggettive situazioni”, che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi, nonché del reddito, la società interessata può disapplicare la disciplina delle società di comodo mediante la presentazione di una istanza di interpello oppure mediante autovalutazione della sussistenza delle medesime “oggettive situazioni”, di cui deve essere data indicazione in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi. Nella dichiarazione dei redditi la società deve dare indicazione dell’eventuale avvenuta presentazione dell’istanza di interpello e dell’esito della relativa risposta. Le società di comodo che intendono richiedere il rimborso IVA possono attestare la presenza delle “oggettive situazioni” attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, mediante la compilazione dell’apposito campo del quadro VX della dichiarazione IVA. La presenza della dichiarazione sostitutiva e l’assenza di ulteriori cause ostative consentono l’erogazione del rimborso in procedura semplificata o ordinaria. In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, le società hanno facoltà di presentare, prima della richiesta di rimborso, l’istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative e/o della disciplina delle società in perdita sistematica. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate precisa che:

  • nel caso in cui siano presentate preventivamente le istanze di interpello, sia in qualità di società non operative sia in qualità di società in perdita sistematica, il rimborso viene erogato o denegato a seguito dell’esito, anche tacito, degli interpelli;
  • nel caso in cui la società presenti solo l’istanza ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative, l’ufficio, in attesa della risposta all’interpello, verifica che la società non sia in perdita sistematica sulla base del periodo di osservazione. Qualora l’interpello abbia esito positivo e la società non risulti essere in perdita sistematica, il rimborso può essere erogato; qualora, invece, l’interpello abbia un esito negativo o la società sia in perdita sistematica, oppure si verifichino entrambe le suddette condizioni, il rimborso è denegato;
  • nel caso in cui la società presenta solo l’istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, l’Agenzia, in attesa della risposta, chiede alla società di produrre il test di operatività e il rimborso sarà erogato a seguito di esito favorevole al test di operatività e all’interpello presentato. Qualora la società non dia riscontro alla richiesta dell’amministrazione e la risposta all’interpello sia favorevole al contribuente, il rimborso può essere erogato sulla base degli elementi di operatività desumibili dalla dichiarazione dei redditi. Il rimborso può essere erogato qualora la società presenti un’autonoma dichiarazione sostitutiva su richiesta dell’ufficio, effettuata nell’ambito dell’attività istruttoria. Diversamente, l’operatività e l’assenza di perdita sistematica sono riscontrate nella dichiarazione dei redditi.

L’Agenzia delle Entrate evidenzia che l’operatività “ex lege” della società è un requisito sostanziale ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso IVA e in assenza di elementi, quali la dichiarazione sostitutiva, l’istanza di interpello, il test di operatività o la dichiarazione dei redditi, che attestino l’esistenza di tale operatività, la richiesta di rimborso non può considerarsi completa e il rimborso non può essere erogato. Ai fini della decorrenza degli interessi sulle somme rimborsate, nella misura del 2% annuo, gli interessi decorrono dalla data di risposta all’interpello o dalla data di formazione del silenzio-assenso. Per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori, dove sia successivamente accertata dall’ufficio la non spettanza del rimborso del credito IVA, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza di credito rimborsato. Dove, invece, l’eccedenza di credito IVA non sia chiesta a rimborso, ma sia compensata e sia successivamente constatata l’assenza delle condizioni richieste dalla norma, si applica la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato. Tale violazione può integrare il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti nel caso di superamento della soglia annuale di cinquantamila euro (D. Lgs. n. 74/2000, art. 10-quater, comma 1). Dove si constati l’indebito utilizzo dell’eccedenza di credito a scomputo dell’IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi, si applica la sanzione amministrativa pari al novanta per cento dell’ammontare della detrazione compiuta.

Rimborsi IVA_Circ. Ag.En. n. 33 del 22.07.2016